VERIFICA PERIODICA
L’art. 13 del D.P.R 162/99 e ss.mm.ii. stabilisce che il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato (ascensore, montacarichi, piattaforma elevatrice, servoscala o comunque rientrante nel campo di applicazione del suddetto decreto), nonché a
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni da parte, tra gli altri, di un Organismo Notificato come la Automatos srl
Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni, quindi per poter eseguire la stessa, il proprietario o il suo LR, deve garantire la presenza e l’assistenza della Ditta di Manutenzione all’Organismo Notificato incaricato.
L’Organismo che ha effettuato la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, un verbale e, qualora l’esito risultasse negativo, lo comunica al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
VERIFICA STRAORDINARIA ART. 14
L’art. 14 del D.P.R 162/99 e ss.mm.ii. stabilisce che il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti a effettuare la verifica straordinaria obbligatoriamente nei seguenti casi:
- A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo da parte dell’Organismo Notificato. Il competente ufficio comunale, infatti, dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dagli Organismi Notificati ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
- In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’impianto, è necessaria una verifica straordinaria da parte dell’Organismo Notificato, con esito positivo
- Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) (es: cambio argano, quadro, dispositivi di sicurezza etc)
VERIFICA STRAORDINARIA DI ATTIVAZIONE
Nel caso in cui la comunicazione di messa in esercizio al Comune di cui all’art. 12 comma 1 del DPR 162/99 e ss.mm.ii. è effettuata da parte proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione della Dichiarazione di conformità, quest’ultimo provvederà a fare richiesta di “verifica straordinaria di attivazione dell’impianto” come previsto all’art. 12 comma 2-bis del D.P.R. 162/99 così come modificato dal D.P.R. 23/2017.
In questo specifico, il proprietario deve rendere disponibile, oltre ai documenti previsti dal D.P.R. 162/99 anche la suddetta
Dichiarazione di conformità di cui all’art 4bis comma 2 del DPR 162/99 e ss.mm.ii ovvero all’art. 3, comma 3, lettera e) del
DLgs 17/2010