Ascensori

Automatos srl è un Organismo Notificato e Accreditato per le seguenti attività rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii. e della Direttiva ascensori 2014/33/UE riguardanti ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità non supera i 0,15m/s (es: piattaforme elevatrici, servoscala etc):

  • Verifica dell’unità ai sensi dell’art. 16 e Allegato VIII (Modulo G) del D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii.
  • Verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R 162/1999 e ss.mm.ii. del D.P.R. 214/2010
  • Verifiche straordinarie di cui all’art. 12 comma 2-bis del D.P.R 162/1999 e ss.mm.ii del D.P.R. 23/2017
  • Accordo preventivo per ascensori in deroga di cui all’art. 1 comma 2 del DPR 08/2015

Per richiedere uno dei servizi sopra indicati è possibile utilizzare gli appositi moduli presenti nella sezione Documenti o contattarci ai recapiti indicati nella sezione Contatti

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei servizi sono riportate nella sezione Documenti all’interno dei relativi regolamenti.

 

I Decreti applicabili sopra citati sono scaricabili nella sezione Documenti

VERIFICA PERIODICA


L’art. 13 del D.P.R 162/1999 e ss.mm.ii. stabilisce che il Proprietario dello stabile, o il suo Legale Rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato (ascensore, montacarichi, piattaforma elevatrice, servoscala o comunque rientrante nel campo di applicazione del suddetto decreto), nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni da parte, tra gli altri, di un Organismo Notificato come la Automatos srl

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni, quindi per poter eseguire la stessa, il Proprietario o il suo Legale Rappresentante, deve garantire la presenza e l’assistenza della Ditta di manutenzione all’Organismo Notificato incaricato.

L’Organismo che ha effettuato la verifica periodica rilascia al Proprietario, nonché alla Ditta incaricata della manutenzione, un verbale e, qualora l’esito risultasse negativo, lo comunica al competente Ufficio Comunale per i provvedimenti di competenza.

 

VERIFICA STRAORDINARIA


L’art. 14 del D.P.R 162/1999 e ss.mm.ii. stabilisce che il Proprietario dello stabile, o il suo Legale Rappresentante, sono tenuti a effettuare la verifica straordinaria obbligatoriamente nei seguenti casi:

 

  • A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo da parte dell’Organismo Notificato. Il competente ufficio comunale, infatti, dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dagli Organismi Notificati ai quali il Proprietario o il suo Legale Rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.

 

  • In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il Proprietario o il suo Legale Rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’impianto, è necessaria una verifica straordinaria da parte dell’Organismo Notificato, con esito positivo

 

  • Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii. e in particolare:
  • il cambiamento della velocità;
  • il cambiamento della portata;
  • il cambiamento della corsa;
  • il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
  • la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro/pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

 

VERIFICA STRAORDINARIA DI ATTIVAZIONE


Nel caso in cui la comunicazione di messa in esercizio al Comune di cui all’art. 12 comma 1 del D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii. è effettuata da parte del Proprietario dello stabile, o del suo Legale Rappresentante oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione della Dichiarazione di conformità (rilasciata dall’installatore o dal Costruttore dell’apparecchio), lo stesso Proprietario, o il Legale Rappresentante, provvederà a fare richiesta di “verifica straordinaria di attivazione dell’impianto” come previsto all’art. 12 comma 2-bis del D.P.R. 162/1999 modificato dal D.P.R. 23/2017.
In questo caso specifico, in occasione della verifica dovrà obbligatoriamente essere resa disponibile, oltre ai documenti previsti dal D.P.R. 162/1999, anche la suddetta Dichiarazione di conformità di cui:

  • all’art 4bis comma 2 del D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii (rilasciata dall’installatore dell’ascensore)

ovvero

  • all’art. 3, comma 3, lettera e) del DLgs 17/2010 (rilasciata dal Costruttore per impianti con velocità entro i 0,15m/s)

 


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VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ ASCENSORE


Il servizio di valutazione della conformità ai sensi dell’art. 6-bis e degli Allegati V e VIII del D.P.R 162/1999 e ss.mm.ii. e della 
Direttiva 2014/33/UE consisterà nelle seguenti fasi:

  • esame documentale
  • esame in sede di impianto
  • valutazione della conformità e conseguente delibera di rilascio o diniego del certificato di conformità

A seguito del certificato rilasciato dalla Automatos, l’installatore potrà emettere la Dichiarazione CE di Confomità e apporre il marchio CE con il numero di Organismo Notificato Automatos 2398

 

CERTIFICAZIONI PER ACCORDO PREVENTIVO ASCENSORI IN DEROGA


Il D.P.R. 8/2015 ha introdotto l’art. 17 bis (“Accordo preventivo per la installazione di impianti ascensori in deroga”) che 
prevede il rilascio di un apposito certificato da parte di un Organismo Notificato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 162/1999.
 Secondo l’art. 17-bis, infatti, l’accordo preventivo può essere realizzato in due modi:

1.- in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione,
rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 162/1999, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;

2.- in edifici di nuova costruzione mediante istanza di rilascio di accordo preventivo da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, corredata da specifica certificazione, rilasciata da un Organismo Accreditato e Notificato ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 162/1999.

Le motivazioni per poter richiedere l’accordo preventivo all’installazione di un ascensore con fossa e/o testata di dimensioni ridotte possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali:

  • Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze i Beni architettonici e per il
 Paesaggio;
  • Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, o travi portanti in testata, ecc.);
  • Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.

 


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